Avvertenza: 
 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  ministero
della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  Repubblica   28   dicembre   1985,   n.   1092,   nonche'
dall'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
 
  Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale
  e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua  di
  Venezia. 
 
  1. Al fine di assicurare l'integrita', il  decoro  e  la  sicurezza
delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale  o  riconosciute  di
interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del (( codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al )) decreto  legislativo  22
gennaio  2004,  n.  42,  le  misure  di  tutela  e  le   prescrizioni
concernenti  gli  usi  non  compatibili  possono  comprendere   anche
limitazioni  e  divieto  del  transito   di   navi   con   specifiche
caratteristiche, riferite alla stazza  lorda,  alla  lunghezza  dello
scafo, all'altezza  di  costruzione  e  alle  emissioni  di  sostanze
inquinanti. 
  2. Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e
Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.
In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021  e'  vietato  il
transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: 
    a) stazza lorda superiore a 25.000 GT; 
    b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; 
    c) (( altezza  dalla  linea  di  galleggiamento  (air  draft)  ))
superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a  propulsione  mista
vela - motore; 
    d) impiego di combustibile in  manovra  con  contenuto  di  zolfo
uguale o superiore allo 0.1 per cento. 
  3. E' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo  con  una
dotazione di euro 35 milioni per  l'anno  2021  e  di  euro  ((  22,5
milioni per l'anno 2022 )), finalizzato: 
    a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni  per
l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di  navigazione,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno  gia'
comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di  transiti
nelle vie d'acqua di cui al comma  2,  in  relazione  agli  eventuali
maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per  i
rimborsi,  riconosciuti  ai  passeggeri  che  abbiano  rinunciato  al
viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte,  qualora  non
indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione; 
    b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5  milioni  per
l'anno 2021 e di  euro  ((  22,5  milioni  per  l'anno  2022  )),  di
contributi in favore del gestore del terminal di approdo  interessato
dal divieto di transito di cui al comma 2 e delle imprese ((  di  cui
lo stesso si  avvale  nonche'  delle  imprese  dell'indotto  e  delle
attivita' commerciali collegate )). 
  4. Ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti gia'  previsti
a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al
reddito dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di  approdo
di cui alla lettera b) del comma  3,  dalle  imprese  autorizzate  ai
sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  titolari
di contratti d'appalto di attivita' comprese, ai sensi  dell'articolo
18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel
ciclo operativo del citato gestore del  terminal  di  approdo,  dalle
imprese esercenti i servizi di  cui  all'articolo  14,  comma  1-bis,
della medesima legge n.  84  del  1994,  dalle  imprese  titolari  di
concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice  della  navigazione,
dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi  dell'articolo  68  del
medesimo codice, dalle  imprese  titolari  di  concessione  ai  sensi
dell'articolo 60 del (( regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione  (Navigazione  marittima)  )),  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti
le attivita' di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,  nonche'  dagli
spedizionieri doganali e dalle imprese  operanti  nel  settore  della
logistica, la cui attivita' sia connessa al transito delle navi nelle
vie  urbane  d'acqua  di  cui  al  comma  2,  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato  di
5 milioni di euro per l'anno 2021 e di ((  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 )). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse di cui al presente comma che,  in  ogni  caso,  costituiscono
limite di spesa. 
  5. (( In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine
di sostenere  l'equilibrio  del  piano  economico  finanziario  della
concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3,
la competente Autorita'  di  sistema  portuale  puo'  procedere,  nel
rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto  piano,
tenendo conto dei contributi riconosciuti  ai  sensi  della  predetta
lettera b) del comma 3 e ferma restando  la  sostenibilita'  di  tale
revisione per gli equilibri di  bilancio  dell'Autorita'  di  sistema
portuale. Ove necessario per  il  riequilibrio,  la  revisione  della
concessione puo' prevedere la proroga della sua durata, la riduzione,
rateizzazione o rimodulazione del  canone  concessorio,  nonche',  in
deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a). )) 
  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  del   turismo,   da   adottare   entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le modalita' per l'erogazione dei  contributi
di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente  comma  tiene  conto
anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente  articolo,  ((
pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5  milioni  di  euro
per l'anno 2022 )), si provvede ai sensi dell'articolo 5. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riportano  gli  articoli  10  e  12  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
                «Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono  beni  culturali
          le cose immobili e mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'  ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private  senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   che   presentano
          interesse    artistico,     storico,     archeologico     o
          etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
                a) le raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          altri luoghi espositivi dello Stato, delle  regioni,  degli
          altri enti pubblici territoriali,  nonche'  di  ogni  altro
          ente ed istituto pubblico; 
                b) gli archivi e i  singoli  documenti  dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
                c)  le  raccolte  librarie  delle  biblioteche  dello
          Stato,   delle   regioni,   degli   altri   enti   pubblici
          territoriali,  nonche'  di  ogni  altro  ente  e   istituto
          pubblico, ad eccezione delle raccolte  che  assolvono  alle
          funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47,  comma
          2, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
          1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
                a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
                b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
                c) le raccolte librarie, appartenenti a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
                d)  le   cose   immobili   e   mobili,   a   chiunque
          appartenenti, che rivestono un  interesse,  particolarmente
          importante a causa  del  loro  riferimento  con  la  storia
          politica, militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della
          scienza, della tecnica, dell'industria e della  cultura  in
          genere, ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della
          storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
          Se le cose rivestono  altresi'  un  valore  testimoniale  o
          esprimono  un  collegamento   identitario   o   civico   di
          significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui
          all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
          piu' comuni o della regione, la dichiarazione di  monumento
          nazionale; 
                d-bis)  le  cose,  a   chiunque   appartenenti,   che
          presentano un interesse artistico, storico, archeologico  o
          etnoantropologico  eccezionale  per   l'integrita'   e   la
          completezza del patrimonio culturale della Nazione; 
                e) le collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
                a) le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta'; 
                b) le cose di interesse numismatico che, in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
                c) i manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                d) le  carte  geografiche  e  gli  spartiti  musicali
          aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                f) le ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
                g) le pubbliche piazze, vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
                h)  i  siti  minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
                i)  le  navi  e  i  galleggianti   aventi   interesse
          artistico, storico od etnoantropologico; 
                l) le architetture rurali aventi interesse storico od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente titolo  le  cose
          indicate al comma 1 e al comma 3, lettere  a)  ed  e),  che
          siano opera di autore  vivente  o  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
          comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore  vivente
          o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.». 
              «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). -  1.  Le
          cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre settanta  anni,  sono  sottoposte  alle  disposizioni
          della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il Ministero  fissa,  con  propri  decreti,  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte  a  verifica  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la  sdemanializzazione  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  13ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'Agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.». 
              - Si riporta l'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,
          n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): 
                «Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono  operazioni
          portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il  deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.   Sono   servizi
          portuali  quelli  riferiti  a  prestazioni  specialistiche,
          complementari  e  accessorie  al  ciclo  delle   operazioni
          portuali.  I  servizi  ammessi   sono   individuati   dalle
          Autorita' di sistema portuale, o,  laddove  non  istituite,
          dalle  autorita'  marittime,   attraverso   una   specifica
          regolamentazione da  emanare  in  conformita'  dei  criteri
          vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime disciplinano  e  vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   o,
          laddove  non  istituita,  dell'autorita'  marittima.  Detta
          autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento   di   operazioni
          portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso  da
          parte del richiedente dei requisiti  di  cui  al  comma  4,
          oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
          individuare   nell'autorizzazione   stessa.   Le    imprese
          autorizzate sono iscritte  in  appositi  registri  distinti
          tenuti dall'Autorita' di  sistema  portualeo,  laddove  non
          istituita, dall'autorita'  marittima  e  sono  soggette  al
          pagamento di un canone annuo  e  alla  prestazione  di  una
          cauzione determinati dalle medesime autorita'. 
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1  non  possono  svolgersi  in  derogaalla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto  dall'articolo
          17. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
                a)   i   requisiti   di   carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
                b) i criteri, le modalita' e i termini in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
                c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
                d). 
              4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la  domanda
          di svolgimento  di  operazioni  portuali  ne'  mediante  le
          imprese autorizzate ai  sensi  del  comma  3  del  presente
          articolo ne' tramite il ricorso all'impresa  o  all'agenzia
          per la fornitura di  lavoro  portuale  temporaneo  di  cui,
          rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17,  la  nave
          e' autorizzata  a  svolgere  le  operazioni  in  regime  di
          autoproduzione a condizione che: 
                a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; 
                b)  sia  dotata  di  personale   idoneo,   aggiuntivo
          rispetto all'organico  della  tabella  di  sicurezza  e  di
          esercizio  della  nave  e  dedicato   esclusivamente   allo
          svolgimento di tali operazioni; 
                c) sia stato pagato  il  corrispettivo  e  sia  stata
          prestata idonea cauzione. 
              4-ter. L' autorizzazione  di  cui  al  comma  4-bis  e'
          rilasciata previa verifica della sussistenza dei  requisiti
          e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e'
          compresa nel numero massimo di cui al comma 7. 
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
          o,  laddove  non  istituita,  all'autorita'  marittima,  le
          tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
          nonche' ogni successiva variazione. 
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo   della   concessione.   L'Autorita'   di   sistema
          portualeo, laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima
          sono tenute a verificare, con cadenza  almeno  annuale,  il
          rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 
              7. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima,  sentita  la  commissione
          consultiva  locale,  determina   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni che possono essere rilasciate ai  sensi  del
          comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionamento  del
          porto e del traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo
          della concorrenza nel settore. 
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
              7-ter Le Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi
          sulle  richieste  di  autorizzazione  di  cui  al  presente
          articolo entro novanta giorni dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali, in assenza di  diniego  motivato,  la  richiesta  si
          intende accolta.» 
              - Per l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84:
          (Riordino della legislazione in materia portuale), si  veda
          nei riferimenti normativi all'articolo 2. 
              - Si riporta l'articolo 14, comma 1-bis, della legge 28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale): 
                «Art.  14(Competenze  dell'autorita'  marittima).   -
          (Omissis). 
              1-bis.  I  servizi   tecnico-nautici   di   pilotaggio,
          rimorchio,  ormeggio  e  battellaggio   sono   servizi   di
          interesse generale atti a garantire  nei  porti,  ove  essi
          sono  istituiti,   la   sicurezza   della   navigazione   e
          dell'approdo. L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici
          e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  dell'autorita'
          marittima, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove
          istituita, sentite le associazioni di  categoria  nazionali
          interessate.  In  caso  di   necessita'   e   di   urgenza,
          l'autorita'  marittima,  sentita  l'Autorita'  di   sistema
          portuale ove istituita, puo' temporaneamente modificare  il
          regime di obbligatorieta' dei servizi  tecnico-nautici  per
          un periodo non superiore a trenta giorni,  prorogabili  una
          sola volta. I criteri e i meccanismi  di  formazione  delle
          tariffe dei servizi di pilotaggio,  rimorchio,  ormeggio  e
          battellaggio   sono   stabiliti   dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria
          condotta congiuntamente  dal  comando  generale  del  Corpo
          delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze  unitarie
          delle Autorita' di sistema portuale, dei soggetti erogatori
          dei servizi e dell'utenza portuale. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 36 e 68  del  Codice  della
          navigazione (Navigazione marittima): 
                «Art.  36  (Concessione   di   beni   demaniali).   -
          L'amministrazione   marittima,   compatibilmente   con   le
          esigenze del pubblico uso, puo' concedere  l'occupazione  e
          l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
          territoriale per un determinato periodo di tempo. 
              Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
          di competenza del ministro per  la  marina  mercantile.  Le
          concessioni  di  durata  superiore  a  quattro,  ma  non  a
          quindici  anni,  e  quelle  di  durata  non  superiore   al
          quadriennio che importino impianti  di  difficile  sgombero
          sono di competenza del direttore marittimo. Le  concessioni
          di  durata  non  superiore  al  quadriennio,   quando   non
          importino  impianti  di   difficile   sgombero,   sono   di
          competenza del capo di compartimento marittimo.». 
                «Art. 68 (Vigilanza sull'esercizio di  attivita'  nei
          porti). - Coloro che esercitano  un'attivita'  nell'interno
          dei porti ed in genere nell'ambito  del  demanio  marittimo
          sono soggetti, nell'esplicazione di  tale  attivita',  alla
          vigilanza del comandante del porto. 
              Il capo  del  compartimento,  sentite  le  associazioni
          sindacali interessate  puo'  sottoporre  all'iscrizione  in
          appositi registri, eventualmente  a  numero  chiuso,  e  ad
          altre  speciali  limitazioni  coloro  che   esercitano   le
          attivita' predette.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  60  del   Regolamento   per
          l'esecuzione  del  Codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima): 
                «Art.  60  (Concessione  di  esercizio   di   servizi
          portuali). -  1.  L'  esercizio  di  servizi  portuali  che
          richiedono impiego di navi e galleggianti,  indicati  nell'
          articolo  66  del  codice,  e'   soggetto   a   concessione
          dell'autorita' marittima mercantile. 
                2.  La  concessione  e'  fatta  nei  modi  e  con  le
          formalita' stabilite dagli articoli 5 a 39.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  94
          del 21 aprile 1952, S.O. 
              - La legge 4 aprile  1977,  n.  135  (Disciplina  della
          professione di raccomandatario  marittimo),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1977, n. 109. 
              - Si riporta l'articolo 18,  comma  1,  letteraa),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133,  il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in  sede  europea,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  assegna  una  quota   delle   risorse   nazionali
          disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              (Omissis).».